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NUOVE REGOLE PER OTTENERE IL RILASCIO DEL PASSAPORTO

 

PASSAPORTO

DESCRIZIONE
Il passaporto è un documento che consente l’ingresso in tutti i Paesi per i quali non è sufficiente esibire la carta d’identità.

Tutti i cittadini, senza limiti di età (con regole particolari per i minori), possono richiederlo, salvo coloro che si trovano in determinate condizioni previste dalla legge (non assenso della persona che esercita la potestà, restrizione della libertà personale ecc.).

Il passaporto ha validità di 10 anni e va rinnovato ogni cinque, entro i sei mesi anteriori o posteriori alla scadenza del 5° anno.

Nel corso degli anni di validità la marca amministrativa va posta solo in caso di espatrio, fermo restando che, in mancanza, resta un valido documento d’identità personale.

COSA SERVE
Per il rilascio (primo rilascio o rinnovo dopo 10 anni):
- N. 2 foto recenti formato 35/40 con sfondo bianco
- N. 1 marca di concessione governativa ad uso passaporto da €  40,29
- Ricevuta di versamento su c/c postale n. 67422808 intestata a Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Tesoro con causale "importo per il rilascio del passaporto elettronico" di Euro 44,66
- Documento d’identità valido
- Eventuale passaporto scaduto.
Per l'iscrizione sul passaporto di minori di anni 16, che hanno compiuto i 10 anni servono due foto


Nel caso di richiedente maggiorenne, ma con figli minori (anche se non chiede l'iscrizione del minore) :
assenso dell'altro genitore, residente nel territorio dello stato, con cui il richiedente sia legalmente coniugato, oppure dell'altro genitore naturale purchè convivente con il richiedente ed eserciti congiuntamente la potestà genitoriale. E' invece necessario il Nulla Osta del Giudice Tutelare (da richiedere presso il Tribunale di Vicenza o presso le sedi competenti per il territorio del luogo ove risiede il minore) in tutti gli altri casi e, più specificatamente, nel caso in cui il richiedente sia, il relazione all'altro genitore : celibe/nubile non convivente legalmente separato/a divorziato/a vedovo/a

SERBIA
Il Ministero degli Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che dal 1° aprile 2009, i cittadini italiani che intendono recarsi in Serbia dovranno presentare alle Autorità di Frontiera il passaporto valido. In caso contrario sarà loro negato l'accesso sul territorio serbo.


CROAZIA -Ingresso in Croazia minori non accompagnati dai genitori
In base alla nuova legislazione Croata, il minore straniero non accompagnato dalle persone esercenti la potestà genitoriale, al momento del suo ingresso in Croazia, dovrà esibire un documento contenente l'atto di assenso all'espatrio (allegato) da parte dei genitori.
I competenti uffici comunali, procederanno all'autenticazione in bollo delle firme degli esercenti la potestà genitoriale e della persona autorizzata ad accompagnare il minore.
Non è necessario detto documento di assenso se:
- il minore viaggia in aereo ed è pertanto in possesso del documento, rilasciato dalle compagnie aeree in comformità con quanto richiesto dalla IATA (Associazione Internazionale dei Trasportatori Aerei);
- il minore fa parte di una gita scolastica. In tal caso il nominativo del minore è inserito nell'elenco dei partecipanti alla gita stessa, autenticato dall'Istituto Scolastico e tradotto in lingua Croata o Inglese, e qualora il minore sia in possesso di documento di viaggio valido dal quale si possa desumere la sua identità;
- il minore intenda partecipare ad una manifestazione sportiva o culturale, con conseguente inserimento dello stesso nel relativo elenco e sempre che il minore stesso sia in possesso di documento di viaggio valido dal quale si possa desumere la sua identità.

PASSAPORTI INDIVIDUALI
Con l’approvazione del decreto legge n. 135/2009, dal 25 novembre 2009 è sancita, anche in Italia, l’OBBLIGATARIETA’ DEI PASSAPORTI INDIVIDUALI. Pertanto NON E’ PIU’ POSSIBILE INSERIRE I FIGLI MINORI sul passaporto dei genitori (o tutore o altra persona delegata ad accompagnarli).
La durata del passaporto è stata cosi’ suddivisa in base all’età dei richiedenti:
- minori di 3 anni: validità triennale,
- dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale,
- maggiori di 18 anni: validità decennale.
Restano valide le iscrizioni effettuate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative fino a scadenza del passaporto sul quale sono riportate.
Se il passaporto del genitore è ancora valido, sarà possibile solo l’inserimento della nuova fotografia all’atto del compimento del decimo anno di età del minore già iscritto.
Si rammenta che la documentazione da allegare alla domanda di passaporto è la seguente:
- 2 foto, identiche, formato tessera, con sfondo bianco,
- 1 marca concessione governativa di Euro 40,29 per passaporto,
- 1 attestazione di versamento di Euro 44,66 sul c/c/p n. 67422808 intestato al “Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per il Tesoro” con causale “importo per il rilascio del passaporto elettronico.
 

Con l’approvazione del decreto legge n. 135/2009, dal 25 novembre 2009 è sancita, anche in Italia, l’OBBLIGATORIETA’ DEI PASSAPORTI INDIVIDUALI. Pertanto NON E’ PIU’ POSSIBILE INSERIRE I FIGLI MINORI sul passaporto dei genitori (o tutore o altra persona delegata ad accompagnarli)..